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231 riferimenti normativi

L’Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha attribuito a marzo 2016 il rating di legalità a Cooperativa FAI.

Normativa 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, norma la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica [i c.d. “Enti”]” introducendo, per la prima volta in Italia, una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).
La responsabilità degli Enti prevista dal Decreto, pur avendo natura amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice penale e con le garanzie tipiche del processo penale.

Il Codice Etico

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 11/12/2014 il “Codice etico e di condotta” che contiene gli impegni per la responsabilità organizzativa e amministrativa di Cooperativa FAI. Il Codice, revisionato a marzo 2018, è un importante strumento gestionale ed è parte integrante del modello di responsabilità organizzativa e amministrativa adottato da FAI ai sensi del D.Lgs 231/01.
Il Codice Etico, inoltre, esprime valori, diritti, doveri e le responsabilità etiche d’impresa rispetto a tutti i portatori d’interesse con cui FAI entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il modello di responsabilità organizzativa e amministrativa di FAI è composto da tre strumenti: il documento di prevenzione, gestione e controllo (prevenzioni specifiche e generali); il codice etico e di condotta; l’Organismo di vigilanza. Tali strumenti consentono di monitorare e indirizzare l’attenzione su quattro aree di responsabilità: persona, lavoro, mercato pubblico e privato, ambiente. Il modello è stato introdotto per rispondere alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001 ed ha lo scopo di assicurare comportamenti responsabili, di rispetto attivo e sostanziale delle leggi attraverso la definizione di specifiche procedure (schede), la verifica del rispetto delle procedure interne (audit), la formazione differenziata delle persone coinvolte, l’informazione chiara e aggiornata degli interlocutori attraverso il codice etico, la possibilità di riferirsi a e di ricevere il supporto da un Organismo di vigilanza (audit e indicazioni di miglioramento).
Per tutto il lavoro di recepimento della 231 FAI si avvale della consulenza dello Studio Pares di Milano, in particolare nella persona di Graziano Maino, uno dei massimi esperti a livello nazionale in tema di legalità e responsabilità sociale d’impresa.

L’Organismo di Vigilanza (OdV)

L’Organismo di Vigilanza è l’organo di controllo, che ha il compito di vigilare sull’efficacia e sul rispetto del sistema per la responsabilità organizzativa, sul funzionamento e sull’aggiornamento del modello di prevenzione e gestione, sull’osservanza del Codice di etico.
L’Organismo di Vigilanza è un organo indipendente, collegiale ed autonomo, composto da persone che possiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per assicurare collegialmente il monitoraggio, il controllo, la valutazione e il supporto volti al miglioramento dell’efficacia del sistema di responsabilità.

Attività dell’organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01

L’art. 6 del d.lg. n. 231 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati, se l’organo dirigente – prima della commissione del reato - ha, fra l’altro:

  • adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
  • affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”.

Le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, possono così schematizzarsi:

  • disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti vietati;
  • vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
  • analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
  • cura del necessario aggiornamento del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

Segnalazione tutelata (whistleblowing) 

La segnalazione tutelata (whistleblowing) è un istituto volto a tutelare il soci, dipendenti, collaboratori, volontari o altri interlocutori nel caso in cui segnalino eventuali illeciti avvenuti all’interno della cooperativa. 
Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, al Codice etico 231 o alle normative vigenti, tenuti nell’ambito delle attività della nostra organizzazione può segnalarlo ai responsabili della cooperativa. 

Le segnalazioni possono essere rivolte direttamente al presidente dell’Organismo di vigilanza (che provvede ad informare gli altri componenti dell'OdV):

  • chiedendo un colloquio diretto;
  • attraverso contatto al numero di telefono 348 0117845;
  • attraverso l’e-mail graziano.maino@pares.it (utilizzando account personali e non aziendali al fine di mantenere adeguata riservatezza);
  • all’indirizzo postale via Lodigiana 15/b, 20861 Brugherio (MB).

Le segnalazioni devono in ogni caso essere circostanziate.
Il presidente dell’OdV si impegna a:

  • dare riscontro della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento;
  • procedere con una verifica circa le criticità segnalate;
  • dare riscontro degli esiti della verifica entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione;
  • assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio), il corretto trattamento dei dati personali, conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione;
  • prendere in considerazione anche segnalazioni anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche.
  • resta sempre possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando i canali predisposti dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

La cooperativa tutela il segnalante, vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni. 

Il sistema disciplinare parte integrante del presente codice 231 prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante (o persone che gli sono prossime), sia di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che infondate.


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